Per quali immobili si paga

L’IMU deve essere versata nel momento in cui si possiedono:

  • FABBRICATI oppure,
  • AREE FABBRICABILI 
 
La TASI deve essere versata nel momento in cui si possiedono o detengono a qualsiasi titolo:
  • FABBRICATI, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, oppure
  • AREE FABBRICABILI, come definite ai fini dell'IMU.
 
La TARI deve essere versata nel momento in cui si possiedono o detengono a qualsiasi titolo:
  • LOCALI, oppure,
  • AREE SCOPERTE,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
 
Il FABBRICATO è l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;.
Il FABBRICATO di NUOVA COSTRUZIONE è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
 
L’AREA FABBRICABILE è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Nel caso in cui l’area fabbricabile fosse posseduta da un AGRICOLTORE essa è considerata come non fabbricabile in presenza di entrambi i seguenti requisiti:
  • L’area deve essere condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro);
  • Sull’area deve persistere l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animal.

Determinazione base impnibile

IMU - TASI
L'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina le modalità di determinazione della base imponibile per l'IMU.
La legge di stabilità per il 2014, all'art. 1, comma 675, dispone che, per la TASI, la base imponibile sia quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).
 
Per i FABBRICATI iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 

Categoria   Descrizione   base imponibile
A/1   Abitazioni di tipo signorile - Unità immobiliari    appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con  caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture  di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo  residenziale.    Rendita per 160
A/2  Abitazioni di tipo civile - Unità immobiliari appartenenti  a fabbricati con caratteristiche costruttive,  tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle  locali richieste di mercato per fabbricati di tipo  residenziale.    Rendita per 160
A/3  Abitazioni di tipo economico - Unità immobiliari  appartenenti a fabbricati con caratteristiche di  economia sia per i materiali impiegati che per la  rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli  indispensabili.    Rendita per 160
A/4   Abitazioni di tipo popolare - Unità immobiliari  appartenenti a fabbricati con caratteristiche  costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione    limitata di impianti quantunque indispensabili.    Rendita per 160
A/5   Abitazioni di tipo ultrapopolare. Unità immobiliari  appartenenti a fabbricati con caratteristiche  costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di  norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi.    Rendita per 160
A/6  Abitazioni di tipo rurale    Rendita per 160
A/7  Abitazioni in villini - Per villino deve intendersi un  fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari,  avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di  rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o  economico ed essere dotato, per tutte o parte delle  unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo    Rendita per 160
A/8  Abitazioni in ville - Per ville devono intendersi quegli  immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza  di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche  destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con  caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello  superiore all'ordinario.    Rendita per 160
A/9  Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici -  Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi  eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli  spazi interni e dei volumi edificati non sono  comparabili con le Unità tipo delle altre categorie;  costituiscono ordinariamente una sola unità  immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della  categoria A/9 la presenza di altre unità,  funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre  categorie.    Rendita per 160
A/10  Uffici e studi privati - Rientrano in questa categoria  quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di  impianti e finiture sono destinate all'attività  professionale    Rendita per 80
A/11  Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Rifugi di  montagna, baite, trulli, sassi, ecc..    Rendita per 160
     
B/1  Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi;  ospizi; conventi; seminari; caserme    Rendita per 140
B/2  Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)    Rendita per 140
B/3  Prigioni e riformatori    Rendita per 140
B/4  Uffici pubblici    Rendita per 140
B/5  Scuole, laboratori scientifici, costruiti o adattati per  tale destinazione e non suscettibili di destinazione  diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno  fine di lucro    Rendita per 140
B/6  Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie  che non hanno sede in edifici della categoria A/9,  circoli ricreativi, quando il circolo ricreativo non ha fine  di lucro e, in quanto tale, assimilabile alle unità  immobiliari adibite ad attività culturali; quando hanno  fine di lucro, dovranno essere censiti nella categoria  propria dell' unità immobiliare, secondo l'uso ordinario  della stessa.    Rendita per 140
B/7  Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico  del culto    Rendita per 140
B/8  Magazzini sotterranei per depositi di derrate    Rendita per 140
     
C/1  Negozi e botteghe    Rendita per 55
C/2  Magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte  disgiunte dall'abitazione e con rendita autonoma)    Rendita per 160
C/3  Laboratori per arti e mestieri    Rendita per 140
C/4  Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di  lucro)    Rendita per 140
C/5  Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di  lucro)    Rendita per 140
C/6  Box o posti auto pertinenziali    Rendita per 160
C/7  Tettoie chiuse od aperte    Rendita per 160
     
D/1  Opifici    Rendita per 65
D/2  Alberghi, pensioni e residences (con fine di lucro)    Rendita per 65
D/3  Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e  simili (con fine di lucro) e spettacoli e simili (arene,  parchi-giochi)    Rendita per 65
D/4  Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)    Rendita per 65
D/5  Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di  lucro)    Rendita per 80
D/6  abbricati, locali ed aree attrezzate per esercizio  sportivi (con fine di lucro)    Rendita per 65
D/7  Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze  di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni    Rendita per 65
D/8  Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze  di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni    Rendita per 65
D/9  Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio    Rendita per 65
D/10  Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività  agricole    Rendita per 65
D/11  Scuole e laboratori scientifici privati    Rendita per 65
D/12  Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari    Rendita per 65

 
Per le AREE FABBRICABILI la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necesari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche
 

TARI
 
La TARI presuppone l'adozione di un sistema tariffario ai sensi del regolamento di cui al DPR 158/1999 (come nel caso dei precedenti prelievi TARES/TIA) oppure, in alternativa, uno specifico sistema adottato dal singolo comune volto a commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Tra gli elementi da considerare ai fini della definizione dell'ammontare del tributo c'è la SUPERFICIE, riferita ai locali od aree scoperte, in possesso o detenzione, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
 
Modalità di calcolo della SUPERFICIE:
Fintanto che non verrà attivata una specifica procedura di interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle entrate la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati
Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile (a prescindere quindi dall'attivazione della procedura di interscambio di cui sopra).
 
Gli uffici tributi provvederanno, comunque, all'applicazione delle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, potranno inoltre considerare come superficie assoggettabile quella pari all’80 per cento della superficie catastale.
SUPERFICI DA NON CALCOLARE:
  • superfici inerenti le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative (comma 641 legge di stabilità 2014);
  • aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 641);
  • parti di superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649);

Versamenti 2014

I.M.U. 2014
 
 
Per il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2014, l'articolo 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011 stabilisce che la rata di acconto è calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente (determinate con delibera C.C. n. 16 del 12.04.2012 e modificate con delibera C.C. n. 39 del 27.09.2012). Il versamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata è invece calcolato sulla base delle aliquote deliberate per il 2014.
 
Il Comune di Montefiore Conca, con delibera n. 12 in data 10.04.2014, ha deliberato le aliquote e detrazione per l’anno 2014 che possono comunque essere utilizzate dal contribuente anche per il versamento dell'acconto.
 
 
 
ALIQUOTE ANNO 2014:
 

0,55 per cento aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze. Dall'imposta dovuta si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
 
1,06 per mille per gli immobili adibiti ad unità abitative diverse dall’abitazioni principale, e relative pertinenze.
 
1,00 per mille tutti gli immobili che non rientrano nella precedente tipologia;
 


TASI 2014
 
 
Per il versamento della TASI relativo all’anno 2014 si applicano le seguenti aliquote e detrazioni stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 10.04.2014, pubblicata sul portale del federalismo fiscale in data 05.05.2014:
 
 
ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,75 per mille
- abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché non locate, nonché i casi previsti dall’articolo 13, comma 2, lettere a), b), c), d) del d.l. n. 201 del 2011;
- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 100,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi  proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di un importo pari a 25 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, residente e dimorante nell’abitazione principale, fino ad un massimo di 100 euro.
- per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata, nonché nei casi previsti dall’articolo 13, comma 2, lettere a), b), c), d) del d.l. n. 201 del 2011, nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore.
 
0 per mille - tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.
 

Come e quando si paga

IMU
L'IMU va versata interamente al COMUNE eccezione fatta per l'imposta relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, da versare allo STATO (l'eventuale aumento d'aliquota stabilito dal comune sarà invece di spettanza del comune stesso).
 
I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2014 e la seconda il 16 dicembre 2014. E' comunque consentito il pagamento in un unica soluzione entro il 16 giugno 2014.

 
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24
 

 DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO
 COMUNE    STATO
 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative  pertinenze    3912  
 IMU - imposta municipale propria per terreni     3914  
 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili     3916  
 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati     3918   
 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo  classificati nel gruppo catastale d - stato       3925
 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo  classificati nel gruppo catastale d - incremento comune     3930  

 
PARTICOLARI MODALITA’ DI VERSAMENTO PER I RESIDENTI ALL’ESTERO
Il Ministero delle Finanze, con comunicato stampa del 31 maggio 2012, ha chiarito che nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre provvedere nei modi seguenti:
- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l’importo dovuto;
- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
 
Per maggiori chiarimenti sulle modalità di versamento si vedano:
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 2012/53909 avente ad oggetto: “Modalità di versamento dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 2012/53906 avente ad oggetto: “Approvazione delle modifiche ai modelli di versamento “F24” e “F24 Accise”, per l’esecuzione dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni”;
  • Risoluzione dell’Agenzia delle entrate N. 35/E avente ad oggetto: “Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24”,  dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ricodifica dei codici tributo per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili”.
 
TASI
 
Il versamento della TASI e effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
 
Come per l'IMU, i contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento della TASI per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2014 e la seconda il 16 dicembre 2014. E' comunque consentito il pagamento in un unica soluzione entro il 16 giugno 2014.
 
CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24
 
DESCRIZIONE       CODICE TRIBUTO
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze                   3958
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale                   3959
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili                  3960
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati                  3961

 

TARI
 
Il versamento della TARI o della tariffa di natura corrispettiva, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
 
Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.
 
CODICE TARI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24
 
 DESCRIZIONE       CODICE
      TRIBUTO
 TARI - tassa sui rifiuti         3944

Calcolo IMU 2019