L’IMU deve essere versata nel momento in cui si possiedono:
IMU - TASI
L'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina le modalità di determinazione della base imponibile per l'IMU.
La legge di stabilità per il 2014, all'art. 1, comma 675, dispone che, per la TASI, la base imponibile sia quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).
Per i FABBRICATI iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
Categoria | Descrizione | base imponibile |
A/1 | Abitazioni di tipo signorile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. | Rendita per 160 |
A/2 | Abitazioni di tipo civile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. | Rendita per 160 |
A/3 | Abitazioni di tipo economico - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili. | Rendita per 160 |
A/4 | Abitazioni di tipo popolare - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili. | Rendita per 160 |
A/5 | Abitazioni di tipo ultrapopolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi. | Rendita per 160 |
A/6 | Abitazioni di tipo rurale | Rendita per 160 |
A/7 | Abitazioni in villini - Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo | Rendita per 160 |
A/8 | Abitazioni in ville - Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario. | Rendita per 160 |
A/9 | Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici - Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie. | Rendita per 160 |
A/10 | Uffici e studi privati - Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all'attività professionale | Rendita per 80 |
A/11 | Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc.. | Rendita per 160 |
B/1 | Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme | Rendita per 140 |
B/2 | Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) | Rendita per 140 |
B/3 | Prigioni e riformatori | Rendita per 140 |
B/4 | Uffici pubblici | Rendita per 140 |
B/5 | Scuole, laboratori scientifici, costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro | Rendita per 140 |
B/6 | Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9, circoli ricreativi, quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto tale, assimilabile alle unità immobiliari adibite ad attività culturali; quando hanno fine di lucro, dovranno essere censiti nella categoria propria dell' unità immobiliare, secondo l'uso ordinario della stessa. | Rendita per 140 |
B/7 | Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto | Rendita per 140 |
B/8 | Magazzini sotterranei per depositi di derrate | Rendita per 140 |
C/1 | Negozi e botteghe | Rendita per 55 |
C/2 | Magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall'abitazione e con rendita autonoma) | Rendita per 160 |
C/3 | Laboratori per arti e mestieri | Rendita per 140 |
C/4 | Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) | Rendita per 140 |
C/5 | Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) | Rendita per 140 |
C/6 | Box o posti auto pertinenziali | Rendita per 160 |
C/7 | Tettoie chiuse od aperte | Rendita per 160 |
D/1 | Opifici | Rendita per 65 |
D/2 | Alberghi, pensioni e residences (con fine di lucro) | Rendita per 65 |
D/3 | Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) e spettacoli e simili (arene, parchi-giochi) | Rendita per 65 |
D/4 | Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) | Rendita per 65 |
D/5 | Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) | Rendita per 80 |
D/6 | abbricati, locali ed aree attrezzate per esercizio sportivi (con fine di lucro) | Rendita per 65 |
D/7 | Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni | Rendita per 65 |
D/8 | Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni | Rendita per 65 |
D/9 | Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio | Rendita per 65 |
D/10 | Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole | Rendita per 65 |
D/11 | Scuole e laboratori scientifici privati | Rendita per 65 |
D/12 | Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari | Rendita per 65 |
I.M.U. 2014
Per il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2014, l'articolo 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011 stabilisce che la rata di acconto è calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente (determinate con delibera C.C. n. 16 del 12.04.2012 e modificate con delibera C.C. n. 39 del 27.09.2012). Il versamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata è invece calcolato sulla base delle aliquote deliberate per il 2014.
Il Comune di Montefiore Conca, con delibera n. 12 in data 10.04.2014, ha deliberato le aliquote e detrazione per l’anno 2014 che possono comunque essere utilizzate dal contribuente anche per il versamento dell'acconto.
ALIQUOTE ANNO 2014:
0,55 per cento | aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze. Dall'imposta dovuta si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. |
1,06 per mille | per gli immobili adibiti ad unità abitative diverse dall’abitazioni principale, e relative pertinenze. |
1,00 per mille | tutti gli immobili che non rientrano nella precedente tipologia; |
2,75 per mille |
- abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché non locate, nonché i casi previsti dall’articolo 13, comma 2, lettere a), b), c), d) del d.l. n. 201 del 2011; - dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 100,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. - la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di un importo pari a 25 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, residente e dimorante nell’abitazione principale, fino ad un massimo di 100 euro. - per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata, nonché nei casi previsti dall’articolo 13, comma 2, lettere a), b), c), d) del d.l. n. 201 del 2011, nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore. |
0 per mille | - tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti. |
IMU
L'IMU va versata interamente al COMUNE eccezione fatta per l'imposta relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, da versare allo STATO (l'eventuale aumento d'aliquota stabilito dal comune sarà invece di spettanza del comune stesso).
I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2014 e la seconda il 16 dicembre 2014. E' comunque consentito il pagamento in un unica soluzione entro il 16 giugno 2014.
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24
DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO | |
COMUNE | STATO | |
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze | 3912 | |
IMU - imposta municipale propria per terreni | 3914 | |
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili | 3916 | |
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati | 3918 | |
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - stato | 3925 | |
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - incremento comune | 3930 |
DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO |
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze | 3958 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale | 3959 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili | 3960 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati | 3961 |
DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO |
TARI - tassa sui rifiuti | 3944 |